L’attesa sentenza del Tar di Catania sulla legittimità della procedura di esproprio di urgenza dei terreni della zona artigianale di Maletto, ha dato ragione al privato che ha presentato ricorso e torto al Comune. La IIsezione del Tar di Catania, presieduta dal magistrato, Filippo Giamportone, ha ritenuto che «alla luce dell’articolo 6 del decreto 6 maggio 2004 dell’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, con cui sono stati approvati il Prg di Maletto e le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del Comune, i termini per l’espropriazione delle aree di cui si tratta sono scaduti in data 11 giugno 2009». Oggi quindi non era possibile espropriare i terreni e darli agli imprenditori che, invogliati dalle agevolazioni regionali, hanno chiesto un lotto di terreno per realizzare il capannone. La sentenza del Tar ha anche evidenziato che «la deliberazione n. 27 del 27 agosto 2009 del Consiglio Comunale – si legge – non costituisce variante di Prg. Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 16 marzo 2007 non appare essere stato adottato un piano per gli insediamenti produttivi, sia per la non chiara formulazione del deliberato, sia perché non risulta, a tenore della documentazione versata in atti, il compimento dell’iter previsto dalla legge. L’assegnazione dei lotti ad aziende richiedenti risulta, almeno per alcuni lotti, essere stata effettuata in violazione del regolamento». «Insomma la procedura per istituire l’area artigianale e l’assegnazione dei lotti va completamente rifatta, come conferma anche il sindaco Giuseppe De Luca: «Le sentenze vanno rispettate. – ha commentato – Rifaremo l’iter dall’inizio, facendo tesoro delle contestazioni riportate nella sentenza. Riunirò presto il direttore generale, il dirigente dell’ufficio tecnico e l’avvocato del Comune ed inizieremo la procedura».