Dubbi, incertezze e poche conoscenze dei doveri che abbiamo, soprattutto alla luce del DPCM dello scorso 8 Marzo, per questo pubblichiamo quelle che sono le LEGGI da rispettare per diminuire il contagio e la propagazione del virus.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:
Evitare ogni spostamento in entrata e uscita da queste zone;
I soggetti con sintomatologia devono rimanere presso il proprio domicilio e informare il proprio medico. E chi è in quarantena deve assolutamente evitare contatti esterni.
Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive sia in luoghi pubblici che privati;
Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche’ gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e’ sospesa ogni attivita’;
Sono chiusi musei e altri luoghi di cultura;
Sono consentite le attivita’ di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilita’ del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di violazione;
Sono consentite le attivita’ commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalita’ contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone;
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonche’ gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilita’ del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
Sono sospese le attivita’ di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi; Chiusi gli impianti sciistici;
A questo si aggiunge l’Ordinanza della Regione Siciliana, CHE OBBLIGA:
CHIUNQUE E’ STATO NELLA LOMBARDIA, E NELLE PROVINCIE INSERITE NELLA ZONA ROSSA , OLTRE CHE IN PAESI STRANIERI CHE SECONDO L’OMS SONO ZONE A RISCHIOA FAR DATA DAL 22 FEBBRAIO A COMUNICARLO AL COMUNE, ALL’ASP, AL PROPRIO MEDICO E HA L’OBBLIGO DI METTERSI IN QUARANTENA PRECAUZIONALE PER 14 GIORNI, HA INOLTRE L’OBBLIGO DI RIMANERE RAGGIUNGIBILE PER LA SORVEGLIANZA E DI REGISTRARSI AL SITO WWW.COSTRUIRESALUTE.IT
L’inosservanza a queste disposizioni è punibile con l’arresto fino a 3 mesi o un ammenda di 206 euro.
PER INFORMAZIONI NUMERO NAZIONALE 1500
NUMERO VERDE REGIONE SICILIA 800458787