Project financing da 993 mila euro per la gestione del cimitero di Bronte. Il Tar etneo annulla l’esclusione dalla gara dell’unica impresa partecipante: è stata illegittima. Il vice sindaco di Bronte, Gaetano Messina, ha commentato: “Rispetto la decisione. Non potevamo interferire sulla commissione di gara, che agisce in autonomia”. L’anno scorso a settembre, la commissione della Centrale unica di committenza (Cuc) di Bronte escludeva dalla procedura l’unica ditta partecipante (tra l’altro già proponente dello stesso project approvato dal consiglio comunale ad agosto 2018), per carenza di requisiti, fra cui la mancata iscrizione camerale per “tutti i servizi previsti dal progetto, dal bando e disciplinare di gara”. Oltre a gestione e custodia del cimitero per 15 anni, infatti, il progetto prevede nuovi servizi igienici e camere mortuarie, videosorveglianza e il “Sistema informatizzato cimiteriale” (Sic). Il bando di gara, per i settori edile e informatico, non richiedeva iscrizioni alla Camera di commercio all’impresa di servizi cimiteriali, che pertanto poteva avvalersi di terzi, ma la ditta veniva esclusa. Il Tar Catania, con la sentenza (2172/2020) pubblicata ieri pomeriggio, ha rilevato che i “motivi posti dalla Cuc a fondamento dell’esclusione del ricorrente dalla procedura ad evidenza pubblica” sono “in contrasto con quanto previsto dal bando di gara come censurato dalla difesa del ricorrente”, formata dagli avvocati Lucia Marino e Antonino Mirone Russo.
Per i giudici della Terza sezione (Daniele Burzichelli, presidente, Giuseppa Leggio, consigliere estensore, Diego Spampinato, consigliere) “il ricorrente non poteva essere escluso, perché al momento della partecipazione alla gara era personalmente in possesso dell’iscrizione camerale per i servizi cimiteriali, costituenti l’oggetto specifico dell’affidamento, e aveva correttamente adempiuto alle prescrizioni della lex di gara quanto alla qualificazione per i lavori edili e per il sistema informatico cimiteriale”. Infatti, “il ricorrente ha dichiarato di avvalersi, per l’esecuzione dei lavori edili”, di un’impresa idonea e ne “ha prodotto il relativo contratto di avvalimento” mentre, per la realizzazione del “Sic”, ha indicato l’ingegnere informatico con i “requisiti richiesti, dichiarando che lo stesso faceva parte della struttura di progettazione”. Fonte GDS
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