Il Parco dell’Etna contro la Soprintendenza ai Beni culturali di Catania, l’assessorato del Territorio e dell’Ambiente e l’Assessorato dei Beni culturali di Palermo, sulla procedura di rilascio del nulla-osta, per le opere da realizzare intorno al vulcano. Per la Soprintendenza e i Dipartimenti dell’Ambiente e dei Beni Culturali, è sempre obbligatorio il via libera paesaggistico dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale o dal soprintendente, ma il Parco continua a ribadire: «La legge non lo prevede». Su questo «conflitto», che mette in discussione (con danni economici rilevanti) almeno 4 anni di nulla-osta dell’ente Parco e le relative concessioni edilizie di ben 20 comuni che vi ricadono, i tre ordini etnei di architetti, ingegneri e geometri hanno chiesto l’intervento anche del presidente della Regione, Renato Schifani, per evitare una potenziale «class action» e la deriva verso una «babele procedurale». Il Parco dell’Etna sostiene di non dover acquisire, per ogni nulla-osta, il parere paesaggistico dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (ove costituito e funzionante) – che dal 2012 ha sostituito i soppressi Comitati tecnico-scientifici dei parchi siciliani (articolo 11, comma 30, legge regionale 26/2012) – o dalla Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali.
In senso opposto, si era espressa l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina, dopo l’entrata in vigore del codice dei beni culturali e del paesaggio (2004), in un parere del 28 dicembre 2018, reso alla Soprintendenza messinese, per dirimere un contrasto col Parco fluviale dell’Alcantara, che reclamava, al pari del Parco dell’Etna, la competenza paesaggistica. Alle direttive ad uniformarsi al predetto parere, ricevute ad agosto e settembre scorsi, dall’assessorato del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento dell’Ambiente – Servizio 3 di Palermo, il Parco dell’Etna ha replicato che la «norma attualmente in vigore (comma 5, dell’art. 24 della l.r. 14/1988)» prevede il rilascio del nulla-osta «secondo criteri e modalità generali attuativi del regolamento dell’ente e sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497» (e quest’ultima sarebbe, appunto, l’autorizzazione paesaggistica).
Questa procedura è stata gradualmente semplificata (con varie sostituzioni e modifiche dell’originario articolo 24, comma 5, legge regionale 14/1988). Dal nulla-osta su parere del «comitato tecnico-scientifico», si è passati a quello «secondo criteri generali attuativi del regolamento dell’ente preventivamente determinati dal comitato tecnico-scientifico», di cui faceva parte sempre il Soprintendente (articolo 4, legge regionale 34/1996). Luigi Putrino Fonte GDS