Presentato all’ARS un apposito disegno di Legge.
Torna di attualità a Palazzo dei Normanni il dibattito sull’istituzione del terzo polo turistico nel versante nord ovest dell’Etna. Dopo il fallimento del disegno di legge presentato nel 2005 dai deputati regionali Lino Leanza e Salvo Fleres, l’onorevole Fausto Fagone dell’Udc ci riprova,presentando all’Assemblea regionale siciliana un disegno di legge di iniziativa parlamentare dove ne chiede l’istituzione nel territorio compreso fra Bronte e Castiglione di Sicilia. “L’Etna –scrive Fagone nella relazione presentata – certamente un patrimonio dell’umanità, ed oltre ad essere il vulcano attivo più grande d’Europa è un luogo naturalistico di inestimabile valore. L’Etna però è anche una opportunità per le popolazioni di ordinato sviluppo che preservi e tuteli le risorse naturali e di fruizione razionale e turisticamente vantaggiosa”. “Per questo – conclude Fagone – il presente disegno di legge cerca di dare una adeguata risposta alle aspettative della popolazione senza tralasciare le priorità della tutela ambientale”. Come nel 2005 a chiedere con forza la presentazione del disegno di legge è stato il vice sindaco di Maletto Enzo Sgrò nelle vesti di presidente del Comitato sviluppo Aetna nord ovest che da anni ormai si intesta questa battaglia: “Questo disegno di legge – afferma – vuole innanzi tutto sancire l’esigenza di istituire il polo turistico. Poi siamo anche noi convinti delle necessità di aprire il dibattito ed arrivare ad una soluzione concertata per stabilire quali debbano essere le infrastrutture da realizzare”. “Certo – conclude Enzo Sgrò – la nostra idea è sempre la stessa, ovvero quella di praticare in questo versante lo sci da discesa. Idea suffragata dal parere di numerosi maestri di sci ed operatori turistici che proprio in questi giorni di Natale fanno notare coma a Nicolosi e Linguaglossa ci sia poca neve, mentre da noi ce ne sia dai 50 centimetri fino anche ad un metro e mezzo”. Fonte “La Sicilia” del 29-12-2008;
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
“ISTITUZIONE DEL POLO TURISTICO NORD-OVEST DELL’ETNA”
Relazione del Deputato proponente ( On. Fausto Fagone, gruppo UDC)
On.li Colleghi
L’Etna è certamente un bene patrimonio dell’umanità alle cui pendici nei millenni si sono avvicendate civiltà, popoli, la cui storia è fondamentale stesso del nostro essere.
Oltre a essere il vulcano attivo più grande d’Europa è anche un luogo naturalistico di inestimabile valore dove rare specie animali e vegetali hanno trovato il loro habitat.
L’Etna, però, è anche una grande opportunità che le popolazioni possono fruire e utilizzare nell’ambito di regole che ne consentano l’ordinato sviluppo.
L’odierna proposta di legge regionale muove le mosse della piena consapevolezza dei valori da preservare e rispettare ma anche dalla consapevolezza che le popolazioni sub etnee devono avere la possibilità di uno sviluppo ordinato idoneo a fruire l’Etna in maniera più razionale e turisticamente più vantaggiosa. In tale contesto è fondamentale un utile contributo ai processi territoriali di aggregazione, sviluppo, servizi turistici e qualificazione dei prodotti locali.
Il legislatore regionale nella materia è già intervenuto e con l’istituzione del Parco ha dettato una serie di norme e indirizzi che nel tempo hanno garantito la salvaguardia dell’integrità del territorio.
Sull’istituendo polo turistico sono stati fatti approfonditi studi e valutazioni da parte degli organismi tecnici che sopraintendono alla tutela e alla valorizzazione dell’Etna nonché diversi incontri e convegni che hanno visto coinvolte anche tutte le componenti ambientaliste presenti nel territorio. In estrema sintesi si può dire che il risultato di anni di studio e di confronto si può compendiare in alcuni punti incontestati:
1) L’offerta turistica nell’area di riferimento è del tutto arretrata e inidonea a rendere la vacanza o la mera fruizione dei luoghi accogliente e rispondente alla diversificazione della domanda turistica (turismo ecologico, culturale, sportivo, impianti sciistici ecc…);
2) Vanno salvaguardate e tutelate le risorse naturali esistenti sulle quali l’intervento dell’uomo non può essere autorizzato per la realizzazione di opere il cui impatto ambientale potrebbe aggredire il territorio snaturandolo;
3) L’area sulla quale si potrebbero inserire piste di sci (quota 1100 – 2500) sono del tutto prive di vegetazione di alto fusto essendo costituita prevalentemente di terreno sabbioso;
Sulla scorta di queste premesse il presente disegno di legge cerca di dare adeguata risposta alle esigenze e alle legittime aspettative delle popolazioni senza tralasciare le priorità della tutela ambientale dei luoghi di interesse.
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Articolo 1
E’ istituito il polo turistico “nord-ovest dell’Etna” costituito dal territorio dei comuni di Maletto, Bronte, Randazzo, Castiglione di Sicilia e Maniace.
Articolo 2
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge i comuni limitrofi a quelli sopra indicati il cui territorio sia ricompreso in tutto o in parte all’interno dei parchi, possono chiedere di essere inseriti nel polo turistico. Sull’istanza provvede l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, sentita la competente commissione legislativa dell’assemblea regionale siciliana.
Articolo 3
1) L’Assessore regionale al territorio e l’ambiente, sentiti i comuni facenti parte del polo turistico e il Comitato tecnico scientifico del parco di competenza, all’interno del territorio che comprende l’istituendo polo turistico individua le aree di protezione di riserva integrale ai sensi dell’art. 8 lett. a della L.R. 6-5-1981 e s.m.i.
2) Al fine di facilitare la fruizione degli ambienti naturali l’assessore regionale al territorio e l’ambiente, sentita la competente commissione legislativa dell’assemblea regionale siciliana, individua con proprio decreto le aree indispensabili per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture necessarie al raggiungimento dei fini sopra indicati in armonia coi fini istituzionali dei parchi.
Articolo 4
1) Nelle aree individuate ai sensi dell’art. 3 comma 2 della presente legge vige il regime previsto per le zone C di cui all’art. 8 della L.R. 6-5-1981 n.98 e s.m.i.
2) L’Assessore regionale al territorio e l’ambiente, sentiti i comuni interessati, nell’ambito delle attività e delle finalità del polo turistico può emanare le prescrizioni ritenute necessarie e opportune per armonizzare gli interventi con le finalità del Parco.
Articolo 5
1) La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana
E’ fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della regione.