Nel 2014 è arrivata la comunicazione del trasferimento del dirigente e da quel momento, per quattro anni, un medico ha svolto “come sostituto” il ruolo di dirigente dell’unità complessa del Dipartimento di Salute mentale Adrano-Bronte dell’Asp etnea. L’azienda però gli ha riconosciuto l’indennità dirigenziale solo per alcuni mesi e non per tutto il periodo. Il camice bianco ha deciso di fare ricorso nel 2021. E ora il giudice del lavoro Giuseppe Tripi gli ha dato ragione e ha condannato l’Azienda sanitaria. Partiamo dal dispositivo. Il Tribunale di Catania, in funzione del giudice del Lavoro, ha condannato l’Asp di Catania a pagare la somma di 12.948 euro al medico, oggi in pensione, difeso dagli avvocati Alberto Del Campo e Giuseppe Sindoni. Il ricorrente , come ricostruito nella sentenza, ha chiesto al Tribunale di «accertare e dichiarare che lo stesso aveva svolto l’incarico di sostituto del direttore del Unità di Salute mentale di Adrano-Bronte regolamente e continuamente dal 15 gennaio 2014 al 20 aprile 2018» e quindi di accertare come «l’indennità prevista» per questo ruolo dirigenziale non fosse stata «interamente corrisposta». Il medico quindi chiedeva al giudice del lavoro di verificare e certificare la sua posizione di creditore dell’ente. L’Asp, dal canto suo, si è difesa mettendo a disposizione del Tribunale le varie delibere ufficiali in cui si formalizzava l’incarico.
Ma il medico ha dimostrato che il ruolo è stato svolto anche nei mesi non coperti dai provvedimenti firmati dalla dirigenza. «Oltre ai periodi di riconoscimento formale dell’incarico di sostituto tuttavia deve essere positivamente valorizzata anche la restante attività sostitutiva svolta in via “di fatto”», scrive il Tribunale. «Dai documenti allegati al ricorso si ricava che effettivamente il medico dall’inizio del 2014 alla fine del 2018 ha ininterrottamente espletato l’incarico di sostituto del direttore della struttura complessa in discussione». Per il giudice il ricorso è quindi meritevole di accoglimento. L’azienda è stata condannata anche a pagare le spese processuali sostenute dal ricorrente. Laura Distefano Fonte “La Sicilia” del 16-04-2025