E se la maggior parte, se non addirittura tutte, le concessioni edilizie concesse negli ultimi 11 anni dai Comuni nel territorio del Parco dell’Etna fossero inefficaci e di conseguenza le costruzioni realizzate tutte abusive? Ipotesi alquanto bizzarra, ma non del tutto campata in aria. Anzi, a leggere alcuni documenti sembra proprio che queste concessioni edilizie siano realmente inefficaci. Spieghiamo perché. Una prassi consolidata da tempo, fra i dilatati confini interpretativi delle norme che regolano la burocrazia, è che all’interno dei confini del Parco dell’Etna a concedere il nulla osta è sempre stato solo ed esclusivamente l’Ente di Nicolosi, ovvero il Parco. La Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali è stata come “esautorata” dal compito di rilasciare pareri, con geometri, architetti e ingegneri certi di dover sottoporre i propri elaborati solo al Parco dell’Etna. A suffragare ulteriormente questa tesi ci ha pensato pure il Tar di Catania, che il 27 luglio del 2018, con la sentenza 1620, ha confermato «l’incompetenza della Soprintendenza ad adottare gli atti relativi alla tutela paesaggistica delle aree rientranti nei parchi e nelle riserve naturali della Regione Siciliana». Ed è stato così fino a quando l’avvocatura dello Stato di Messina non ha stravolto tutto, sottolineando un aspetto fino ad allora quasi dimenticato: nel Parco dell’Etna non esiste più il Comitato tecnico scientifico. In sua assenza il parere paesaggistico della Soprintendenza è obbligatorio. Alla luce della nuova “visione” il dirigente dell’Unità Operativa 2 della Regione, Franco La Fico Guzzo e la soprintendente di Catania, Irene Donatella Aprile, hanno inviato, il 22 settembre scorso, a tutti i Comuni del Parco, al Parco stesso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed agli ordini professionali interessati, una lettera che lascia pochi spazi ad interpretazioni: «Come chiarito dall’Assessorato, che riporta il parere dell’Avvocatura, per la realizzazione di interventi, opere e costruzioni in aree protette, come quelle dei parchi, sono necessari 3 distinti provvedimenti: l’autorizzazione paesaggistica, il nulla osta dell’Ente Parco e il permesso di costruire.
Il nulla osta dell’Ente Parco, non può sostituire l’autorizzazione paesaggistica che deve essere rilasciata dalla competente Soprintendenza. E’ vero che la competenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica può essere delegata ad altri enti, tra cui gli enti parco, a condizione che siano dotati di apparati tecnico-scientifici ed amministrativi necessari per svolgere tale funzione. Di conseguenza il nulla osta dell’Ente Parco assume il valore di autorizzazione paesaggistica, solo se ha acquisito il parere di un organo tecnico di cui fa parte il Soprintendente o un suo delegato». E nel 2012 la legge regionale 16 ha soppresso i Comitati tecnico- scientifici. Di conseguenza la lettera termina con la frase che ha fatto saltare tutti dalla sedia: «Pertanto, – si legge – si invitano i Comuni in indirizzo a non rilasciare licenze edilizie sprovviste di autorizzazione paesaggistica. Gli atti autorizzatori che sono stati rilasciati in assenza dell’autorizzazione paesaggistica sono da ritenersi inefficaci e come tali non possono essere sanati ai sensi della normativa vigente». Giusto che da oggi in poi l’autorizzazione paesaggistica venga acquista nel rispetto della legge, ma considerare le autorizzazioni del passato inefficaci vuol dire ritenere le costruzioni realizzate abusive. E se abusive non possono essere vendute e non possono ottenere agevolazioni economiche. Il pensiero, quindi, va ai tanti bonus, o a coloro che hanno visto i propri immobili colpiti dal sisma del dicembre del 2018. Un danno di portata colossale che coinvolge direttamente i proprietari che, essendo in buona fede e consci dell’esistenza del principio della salvaguardia degli effetti degli atti amministrativi, sanno di potersi rivolgere al giudice, dando vita ad un contenzioso che rischia di assumere proporzioni galattiche.
Fortunatamente a rasserenare tutti ci pensa la stessa soprintendente Aprile che a noi dichiara: «Fermo restando che di questo aspetto è stato informato il Dipartimento dei Beni culturali che ha riscontrato con precise disposizioni secondo normativa, e di conseguenza anche l’ufficio di gabinetto dell’assessore regionale dei Beni culturali, con le quali si ribadisce che gli interventi da realizzare che ricadono all’interno del Parco dell’Etna devono acquisire l’autorizzazione paesaggistica, sono in atto interlocuzioni con l’Ente Parco dell’Etna per rivedere, eventualmente, gli aspetti normativi e soprattutto si attendono i pareri di merito dall’assessorato Territorio e Ambiente competente, già investito dall’Ente Parco, in quanto è intendimento di questa Soprintendenza dirimere la problematica e ristabilire, sempre in ottemperanza alla normativa vigente, un equilibrio con i Comuni del Parco e con gli utenti». Ed in tanti si augurano che la vicenda venga chiarita presto. In gioco ci sono i diritti dei tanti cittadini che hanno agito in buona fede. Gaetano Guidotto Fonte “La Sicilia” del 04-12-2023