Eccolo il ricorso da tempo annunciato. L’ex sindaco Francesco Sgroi ha impugnato al Tar del Lazio il provvedimento con il quale il Consiglio dei Ministri ha sciolto il Consiglio comunale per infiltrazioni della criminalità. Sgroi, infatti, si è rivolto al prof. Agatino Cariola, uno dei maggiori esperti di diritto amministrativo, chiedendogli di portare nelle sedi competenti la sua voce. La stessa voce che, leggendo il ricorso, «non avrebbe avuto modo di esprimere» nella fase istruttoria della relazione della Commissione, da cui poi è scaturita la decisione del Consiglio dei Ministri. E l’avvocato Cariola in 41 pagine di ricorso non solo ha messo insieme gli argomenti che dal punto di vista giuridico farebbero traballare le accuse, ma è entrano all’interno dei contenuti. «Il provvedimento di scioglimento e gli atti impugnati –si legge nel ricorso – sono stati adottati all’esito di un procedimento al quale non hanno potuto partecipare gli interessati, e segnatamente gli amministratori comunali ed il sindaco. Quest’ultimo ha sì presentato una relazione sulla sua attività, ma ignorando i dati acquisiti e non potendo, quindi, spiegare posizioni». Ma non solo. Secondo l’avvocato Cariola l’art. 143 del Tuel prevedrebbe lo scioglimento solo di fronte a «concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata», «i sospetti – si legge – non possono stare a base di un provvedimento dagli effetti così intensi».
Ed invece secondo Cariola l’istruttoria che ha portato allo scioglimento sarebbe «carente e lacunosa, assolutamente deficitaria e le valutazioni illogiche ed irragionevoli». Inoltre “molti fatti” sarebbero «inesistenti, oppure lontani nel tempo e non riferibili a Sgroi». Tutto ciò avrebbe portato a «conclusioni errate ed irragionevoli». Il ricorso, infine, esclude categoricamente ogni possibile «stretta vicinanza» da parte dell’ex sindaco con persone considerate mafiose, e smonta ogni accusa. Per questo nel ricorso alla fine si legge che si sarebbero collezionati «elementi privi di alcuna forza probatoria, altri del tutto infondati, altri ancora meri sospetti ed altri frutto di mere intenzioni». Nessuno che possa giustificare lo scioglimento. Adesso la parola passa ai giudici del Tar. Gaetano Guidotto Fonte “La Sicilia” del 06-04-2023