Sui rifiuti abbandonati lungo strade e piazzole di sosta, raccolta e trasporto competono agli enti proprietari mentre il conferimento in discarica è onere dei comuni. A fare chiarezza sulla spinosa materia è stato il Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo, con due decisioni di condanna della Città metropolitana di Catania, che aveva appellato due sentenze emesse del Tar etneo nel 2019. L’ex Provincia, infatti, aveva impugnato le ordinanze con cui i sindaci di Belpasso e Mascali, a settembre 2017, gli avevano intimato di pulire le strade provinciali ricadenti nei propri territori, con rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti abbandonati da ignoti.
Il Consiglio, nel confermare la decisione di primo grado, ha precisato che «l’estensione degli obblighi da ascrivere alla Città Metropolitana sulla base del citato art. 14 (Codice della strada, ndr) debba essere definita anche in coerenza sia con il precetto generale della leale cooperazione tra Amministrazioni pubbliche, sia con la ripartizione di competenze vigente in materia di gestione dei rifiuti fra gli enti pubblici territoriali in contesa – hanno spiegato i giudici -, la quale vede assegnata alle Amministrazioni d’ambito provinciale (cfr. gli artt. 197 d.lgs. n. 152/2006 e 3 l.r. n. 9/2010) un ruolo fondamentalmente di programmazione, controllo e impulso, e, per converso, ai Comuni una proiezione più spiccatamente operativa e un apposito mezzo di finanziamento (art. 198 d.lgs. n. 152/2006; art. 4 l.r. n. 9/2010)». Fonte GDS
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